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CAPITOLATO D'ONERI |
Il presente Capitolato d'Oneri prescrive le
norme minime di qualità, gli obblighi formali, nonché gli adempimenti cartolari
cui devono attenersi gli iscritti al "Consorzio" per usufruire delle azioni di
promozione e commercializzazione delle carni bovine di qualità. Relativamente
alla modulistica indicata nei successivi articoli e richiamata negli allegati,
sono autorizzate modalità di gestione che utilizzino diversi supporti cartacei
e/o informatici, purchè nella loro globalità prevedano la raccolta e la gestione
di tutti i dati richiesti dal presente capitolato nel rispetto delle procedure
fissate.
Tutti i dati inseriti nei data base del
Consorzio dovranno essere trattati secondo le disposizioni della Legge 675 del
31/12/1996 ed eventuali successivi aggiornamenti.
La premessa è parte integrante del presente
regolamento.
TITOLO I: ALLEVAMENTO DEGLI
ANIMALI
ARTICOLO 1 - ORIGINE (RAZZE e TIPOLOGIE di ANIMALI
CONSENTITE)
Sono sottoposti alla tutela del Consorzio
vitelli e bovini adulti, provenienti dall'area Europea ed allevati nel
territorio Italiano, purchè gli allevatori interessati ne facciano richiesta e
sempre che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio le
accetti.
ARTICOLO 2 - REQUISITI DELLE AZIENDE
AGRICOLE
L'affiliazione delle aziende agricole al
Consorzio è vincolata al rispetto di specifici requisiti strutturali e
gestionali. Personale specializzato del Consorzio valuta in
particolare:
l'edilizia zootecnica (tipo di stalla, orientamento
rispetto alle correnti prevalenti, areazione, illuminazione, spazi di
servizio);
superficie di box disponibile per
capo;
La presenza di locali idonei per la quarantena ed
infermeria dei capi in ristallo o malati;
le modalità di stabulazione (lettiera permanente,
grigliato etc.);
l'idoneità delle strutture di immagazzinamento dei
foraggi;
le modalità di conservazione e somministrazione
dell'acqua e degli alimenti solidi (natura e tipologia dei silos,
somministrazione tramite corsia di servizio, direttamente ai boxes,
etc,);
la disponibilità dell'alimento in mangiatoia
(possibilità o meno che tutti i capi costituenti il box si possano alimentare
correttamente, evitando il formarsi di gerarchie ed altre forme di
competizione);
le modalità di raccolta e smaltimento delle
deiezioni.
L'esame delle aziende viene documentato dall'apposita
scheda tecnica di collaudo (all.1).
Prerequisito essenziale per l'affiliazione
dell'azienda è che tutti i bovini da carne presenti in allevamento debbano
essere compresi nel sistema qualità del Consorzio senza esclusione delle vacche
nutrici nell'allevamento linea vacca - vitello.
ARTICOLO 3 - GESTIONE
ALLEVAMENTI
La gestione dell'allevamento è demandata
all'allevatore che assume i seguenti impegni:
procedere scrupolosamente, all'atto dell'ingresso dei
capi in azienda, alla loro identificazione nel rispetto delle disposizioni del
D.P.R. n° 317/96 e del reg. CE n°820/97 ed eventuali successive modifiche e in
base alle prescrizioni del Consorzio;
redigere e mantenere costantemente aggiornate le
schede di stalla conformi all'allegato 2. Sono ammesse, inoltre, gestioni
equivalenti su idonei supporti informatici;
rispettare le modalità di alimentazione degli animali
eventualmente concordate con il Consorzio e, comunque, impiegare mangimi
semplici, mangimi composti, mangimi contenenti integratori, integratori
medicati, agenti di insilaggio e di conservazione delle derrate alimentari
destinate agli animali, noti e conformi alle norme
vigenti;
consentire agli organismi ispettivi del Consorzio,
nonché dell'Organismo Indipendente di controllo, sopralluoghi presso gli
allevamenti, verifiche dei documenti di registrazione, prelievo di campioni ed
ogni altra azione ritenuta utile al fine di verificare la rispondenza
dell'allevamento alle prescrizioni del presente Capitolato
d'Oneri.
Nel corso del ciclo di allevamento vengono
eseguiti programmi sanitari e alimentari documentati di volta in volta al
Consorzio.
ARTICOLO 4 - SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI
ALLEVAMENTI
L'allevamento affiliato al Consorzio è
tenuto al rispetto delle seguenti norme in materia di sorveglianza
sanitaria:
osservanza di tutte le prescrizioni vigenti relative
ai medicinali veterinari ed in particolare ai d.lgs.27/01/1992 n°119,
d.lgs.04/08/1999 n° 336 e successivi aggiornamenti e modifiche con rigoroso
rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci utilizzati e relative buone
pratiche di impiego;
impegno a non impiegare ne detenere in allevamento
alcuna sostanza o prodotto non consentiti dalla normativa vigente o, comunque,
di provenienza non nota;
utilizzo in modo appropriato dei medicinali
veterinari consentiti e, comunque, sotto costante controllo
veterinario;
Controlli supplementari sull'uso delle
sostanze non consentite:
vengono attuati da personale veterinario del
Consorzio e, se del caso, dall'Organismo indipendente di controllo, i seguenti
controlli supplementari:
· controllo clinico e morfo-funzionale complessivo
degli animali allevati finalizzato alla diagnosi di un eventuale trattamento
farmacologico illecito od improprio;
· prelievo di campioni di mangime, acqua di
abbeverata, urina e sangue per la ricerca di residui di sostanze non consentite
e per la verifica del rispetto dei prescritti tempi di
sospensione.
In caso di inosservanza di norme di
carattere igienico sanitario ed in particolare in caso di documentato
reperimento nei capi allevati o nell'allevamento di sostanze o prodotti non
consentiti, saranno applicate le sanzioni previste dalla statuto Consortile.
Analoghi provvedimenti saranno presi in caso di reperimento negli alimenti per
animali o nelle carne di residui di sostanze non consentite.
ARTICOLO 6 - BENESSERE DEGLI
ANIMALI
Il consorzio vigila affinché presso gli
allevamenti vengano rispettate le norme nazionali ed internazionali vigenti in
materia di benessere degli animali così come definite dalla decisione 78/923/CEE
relativa alla convenzione europea sulla protezione degli animali negli
allevamenti e successiva modifica approvata con decisione 92/538/Cee, nonché dal
d.lgs.30/dicembre 1992 n° 533 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" ed eventuali ulteriori
modifiche ed aggiornamenti.
ARTICOLO 7 - IDENTIFICAZIONE DEI CAPI
ALLEVATI
All'atto dell'ingresso dei capi in azienda
l'allevatore procede ad identificare gli animali nel rispetto delle disposizioni
del D.P.L. n° 317/96 e del reg. CE n°820/97 ed eventuali successive modifiche e
in base alle prescrizioni del Consorzio.
I dati anagrafici relativi al bestiame
tutelato, sono archiviati dal Consorzio su supporto informatico in base alle
schede di stalla fornite dagli allevatori. Le schede di stalla vengono
aggiornate durante l'intero ciclo produttivo secondo i criteri di lotto e
partita.
Con lotto si intende quel gruppo di animali
giunti con lo stesso automezzo ed aventi unico documento commerciale di
accompagnamento. Più lotti omogenei costituiscono una partita. Tutti gli
elementi di identificazione dei capi (numero progressivo della marca auricolare,
numero di lotto, numero di partita) di ciascun allevamento vengono riportati su
un registro generale di carico e scarico che permette la gestione contemporanea
di tutte le aziende controllate. Negli allevamenti di ridotte dimensioni, è
superflua la ripartizione in lotti e partite ed è sufficiente l'identificazione
individuale del capo.
Presso il Consorzio vengono detenuti tutti i
documenti relativi alla gestione degli allevamenti per un periodo di tempo di
almeno due anni.
TITOLO II: NORME AFFERENTI
L'ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME
ARTICOLO 8 - ALIMENTI
ZOOTECNICI
L'idoneità degli alimenti impiegati è
appositamente valutata dal Consorzio.
L'omogeneità e la buona qualità dei foraggi
e dei mangimi impiegati potrà essere garantita da eventuali accordi contrattuali
e tecnici redatti dal Consorzio con mangimifici. In tal caso il Consorzio
elaborerà preventivamente i requisiti minimi strutturali e produttivi, gli
obblighi formali e le procedure di controllo specifiche per questi
stabilimenti.
Il razionamento del bestiame sottoposto a
tutela del Consorzio, si basa sull'utilizzazione di:
· foraggi verdi ed
essiccati;
· foraggi conservati;
· mangimi composti, completi e
complementari;
· integrazione minerale e
vitaminica.
Si fa espresso divieto dell'utilizzo di
qualsiasi alimento di origine animale (farine di carne, farine di sangue, farine
di ossa, grassi animali ecc.) nell'alimentazione degli animali iscritti al
Consorzio.
TITOLO III: TRASPORTO DEL BESTIAME
MACELLAZIONE DEL BESTIAME E REQUISITI DEL PRODOTTO
ARTICOLO 9 - NORME DI TRASPORTO DEGLI
ANIMALI
Il trasporto degli animali avviene in
automezzi regolarmente autorizzati in base alla normativa nazionale
vigente.
Il trasporto degli animali è eseguito,
inoltre, in piena conformità all'ulteriore normativa vigente in materia di
benessere animale.
ARTICOLO 10 - MACELLAZIONE, PORZIONATURA DELLE
CARNI ED ULTERIORI LAVORAZIONI
Per poter ottenere la "certificazione di
qualità" prevista dal Consorzio, la macellazione e le ulteriori lavorazioni dei
capi provenienti dagli allevamenti associati dovranno avvenire presso le
strutture di macellazione e/o lavorazione che abbiano sottoscritto gli appositi
capitolati previsti dal Consorzio.
Non è ammessa per alcun motivo la
macellazione in stabilimenti di macellazione e/o lavorazione non in possesso del
numero di autorizzazione veterinario CEE.
E' tuttavia, consentita la macellazione in
stabilimenti in deroga temporanea e limitata ai sensi della dir 91/498/CEE,
nonché negli impianti di macellazione " a capacità limitata" ai sensi della dir.
91/497/CEE attuata dal D.P.R. 18/04/1994 n° 286 - art. 5
-.
La produzione e confezionamento in atmosfera
modificata di carni porzionate e preconfezionate in unità di vendita destinate
al consumatore finale deve essere conforme alle linee guida riportate negli
appositi allegati.
ARTICOLO 11 - REQUISITI DEL
PRODOTTO
Gli stabilimenti di macellazione spediscono
ai punti vendita esclusivamente carni bovine fresche.
Il Consorzio consente la produzione delle
seguenti tipologie di carcasse (Reg. CEE n° 1208/81 del Consiglio del
22/aprile/1981):
A : carcasse di giovani animali maschi non castrati, di età
inferiore ai due anni;
C : carcasse di bovini maschi castrati;
D : carcasse di animali femmine che hanno già figliato;
E : carcasse di altri animali femmine;
Conformazione: classi S, E, U, R, O;
Stato di ingrassamento : 2 - 3 - 4.
Per vitello a carne bianca si intende un’animale di peso
vivo inferiore a 300 Kg caratterizzato dal colorito bianco rosato – rosa
lattescente delle carni e dal mancato sviluppo funzionale del rumine.
Le
carni sono pienamente conformi alle norme comunitarie in materia generale di
igiene, segnatamente per quanto concerne i requisiti microbiologici.
Conformemente a quanto stabilito all'articolo 9, gli
stabilimenti di macellazione effettuano un completo monitoraggio del pH nel
corso dello stoccaggio del prodotto ed escludono dalla produzione le carni
aventi tale valore superiore a 6 dopo 24 h dalla macellazione.
ARTICOLO 12 - RINTRACCIABILITA' DEL
PRODOTTO
Le
carcasse, i quarti, o i tagli di carne posti in vendita con il marchio di
qualità Consortile debbono essere identificati in modo da garantire la
rintracciabilità del singolo animale da cui provengono o degli animali
interessati, nel caso di lavorazioni successive alla macellazione. A tal fine i
macelli aderenti rilevano il numero dell'auricolare che identifica l'animale da
macellare, attribuiscono un codice alfanumerico alle carcasse risultanti dalla
macellazione e garantiscono, manualmente o informaticamente il raccordo tra
questi due codici;
nel caso di successive lavorazione i macelli o i laboratori
di lavorazione, debbono identificare idonei lotti di lavorazione indicando gli
animali che ne fanno parte.
I
dati identificativi delle carcasse e dei lotti di lavorazione vengono comunicati
al consumatore secondo i dettami del Reg Ce 820/97 ed eventuali successivi
aggiornamenti.
La
comunicazione di questi dati può avvenire anche tramite un sistema elettronico
di certificazione (con utilizzo di piccoli terminali, tipo POS, collocati al
punto vendita) predisposto e controllato dal Consorzio.
TITOLO IV: ISPEZIONI E CONTROLLI
ARTICOLO 13 - PROCEDURE GENERALI DI
CONTROLLO
Il
consorzio, quale titolare del marchio, svolgerà le ispezioni ed i controlli su
tutta la linea a tutela delle garanzie certificate.
Il
consorzio esercita i controlli per garantire il rispetto delle procedure
previste nella fase di allevamento macellazione conservazione, vendita e
comunicazione ai consumatori.
Il
sistema di controllo relativo alle informazioni riportate dall'etichettatura è
assicurato dalle norme del presente regolamento e dai relativi allegati in
conformità del reg. CE 820/97 e successivi eventuali aggiornamenti.
Le
attività di controllo sono gestite da un apposito ufficio, che provvede a
coordinare le attività di vigilanza e le relative analisi di laboratorio.
Il
Consorzio si riserva di ammettere alle attività di controllo laboratori,
pubblici o privati, previa valutazione dei requisiti tecnico professionali.
I
controlli vengono eseguiti secondo le modalità previste nell'apposito allegato
al presente regolamento.
Sulla base di nuove acquisizioni scientifiche e previa
approvazione formale degli organi direttivi del Consorzio vengono attuate
eventuali modifiche ai controlli di laboratorio ed alle relative procedure
descritte in allegato.
Le
attività di controllo sono svolte dai seguenti gruppi di tecnici con le relative
competenze ed attività:
Composto da personale veterinario assistito da tecnici.
Tale gruppo di lavoro è in continuo movimento presso le stalle dei consorziati e
provvede alle seguenti operazioni:
· ispezioni in allevamenti;
· identificazione delle partite;
· controllo delle relative marche auricolari;
· controllo schede di stalla;
· prelievo di campioni di mangime, acqua di abbeverata,
sangue e urina secondo piani di controllo predeterminati;
2)
Ufficio di gestione e Staff laboratorio
Costituito da un gruppo di lavoro comprendente veterinari,
tecnici, chimici, biologi, tecnologi alimentari e tecnici di laboratorio che
provvedono alle seguenti attività:
· organizzazione e gestione dei piani di campionamento;
· esecuzione delle analisi per i controlli previsti;
· gestione dati e trasmissione referti;
· vigilanza presso rete distributiva e punti vendita.
Il
personale suddetto risponde per queste mansioni al Consorzio che provvede alla
sua preparazione ed al suo aggiornamento tecnico.
Il
Consorzio, nel caso lo Stato non si avvalga della facoltà di incaricare una
specifica autorità competente, designa un Organismo Indipendente di
Controllo.
L'organismo indipendente di controllo designato effettuerà
a campione gli stessi controlli analitici effettuati dal Consorzio. L'Organismo
Indipendente di Controllo designato effettuerà anche controlli finalizzati a
verificare la affidabilità dell'intero sistema di controllo attuato dal
Consorzio.
L'Organismo Indipendente di Controllo effettuerà i
controlli in base ad uno specifico capitolato sottoscritto con il Consorzio ed
approvato dall'autorità Competente.
L'Organismo Indipendente di Controllo dovrà rispondere ai
criteri stabiliti dalla norma Europea EN/45011.
ALLEGATO 1 - SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO
ALLEVAMENTO
AZ. AGRICOLA |
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VIA |
N° |
ALLEVAMENTO: |
PROV. |
LOCALITA' |
|
TEL. |
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se in soccida specificare:
PROPRIETA’ |
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VIA |
N° |
ALLEVAMENTO: |
PROV. |
LOCALITA' |
|
TEL. |
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NOTE
TECNICHE
ALLEVAMENTO DI : BOVINO ADULTO :
¨ VITELLO A CARNE BIANCA
¨
MASCHI ¨ |
FEMMINE ¨ |
AZIENDA COMPOSTA DA :
N°_________ STALLE PER COMPLESSIVI N°_________________
POSTI
CAPACITA' PRODUTTIVA CAPI ANNUALI N° _________________
ORIENTAMENTO STALLE |
NORD ¨ NORD-EST ¨ NORD-OVEST ¨ | ||
|
SUD ¨ SUD-EST ¨ SUD-OVEST ¨ | ||
TIPO STALLA |
CHIUSA ¨ APERTA ¨ CON LATI N° | ||
STRUTTURE/ATTREZZATURE ZOOTECNICHE |
BUONE ¨ SUFF. ¨ INSUFF. ¨ | ||
TIPO DI STABULAZIONE |
¨ LETTIERA PERMANENTE |
PER N° POSTI | |
|
¨ GRIGLIATO |
PER N° POSTI | |
|
¨ MISTO |
PER N° POSTI | |
LOCALI PER QUARANTENA |
PRESENTI
¨ ASSENTI ¨ | ||
INFERMERIA |
PRESENTE
¨ ASSENTE ¨ | ||
AREAZIONE |
BUONA ¨ SUFF. ¨ INSUFF. ¨ | ||
TIPO DI CARICO |
CORSIA DI SERVIZIO ¨ DIRETTO BOX ¨ | ||
DISPONIBILITA' ALIMENTI PER CAPO |
BUONA ¨ SUFF. ¨ INSUFF.¨ | ||
TIMBRO E FIRMA AZ.
AGRICOLA __________________________________ |
TIMBRO E FIRMA DEL
TECNICO __________________________________ |
ALLEVAMENTO |
VIA |
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LOCALITA' |
|
PROVINCIA |
|
TEL |
RAZZA |
SESSO |
INGRESSO |
N° CAPI LOTTO |
PESO MEDIO LOTTO (KG) |
MARCHE ASSEGNATE DA n° A n° |
DATA PRESUNTA USCITA |
N° PARTITA |
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ALLEGATO 3 - RAZZE E TIPOLOGIE DI ANIMALI
CONSENTITE
Per la produzioni delle carni da contraddistinguere con il
Marchio d Qualità, sono ammesse le seguenti tipologie di animali: vitelloni
maschi interi e castrati, vitelloni femmine, vacche e vitelli a carne bianca, di
tutte le razze da carne o da latte e loro incroci, provenienti dall'ambito
europeo ed allevati sul territorio nazionale per i seguenti periodi specificati
per ogni tipologia:
vitelloni maschi interi e
castrati, vacche: minimo mesi 5;
vitelloni femmine e vitelloni
maschi di ceppo polacco: minimo mesi 5;
vitelli a carne bianca: mesi 5.
ALLEGATO 4 -
NORME AFFERENTI L'ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME
Essendo scopo primario del Consorzio, la valorizzazione
qualitativa della carne prodotta dai soci, si ritiene opportuno assicurare piani
alimentari atti a migliorare la qualificazione del prodotto ottenuto, nel
rispetto dell'economicità dell'attività di allevamento.
Ciò premesso, il razionamento dei vitelloni da carne,
sottoposti a tutela del Consorzio si basa sull'utilizzazione di:
foraggi verdi ed essiccati;
foraggi conservati;
mangimi composti, completi e
complementari;
mangimi semplici;
tenendo ben presente che non tutti gli alimenti idonei
all'alimentazione del bovino da carne possono essere destinati agli animali
iscritti al Consorzio.
Non sono considerati idonei
foraggi che comportino odori particolari quali: fieno greco, aglio selvatico,
senape, coriandolo, finocchio selvatico, ortaggi in genere, fieni ammuffiti o
imbrattati da escrementi, infestati da parassiti ed irrigati con acqua
proveniente dall'industria o da sedimenti urbani; inoltre foraggi provenienti da
zone limitrofe ad importanti arterie di comunicazione e a terreni
acquitrinosi.
Tutte le parti con muffa, le aree di marcescenza e con
odori atipici rispetto al prodotto standard devono essere eliminate.
Dell'utilizzo eventuale di sottoprodotti dell'industria
alimentare (mele, pere, pesche, borlande, etc., residui dell'industria enologica
e saccarifera), notoriamente di difficile conservazione e spesso forieri di
aromi sgradevoli, dovrà esserne informato il Consorzio che, tramite i propri
tecnici, provvederà a verificarne l'impiego.
Mangimi composti, completi e
complementari
Sebbene buona parte dei fabbisogni degli animali sia
coperta da foraggi di buona qualità, la razione deve essere completata con
mangimi in grado di ottimizzare la quota energetica, proteica, vitaminica e
minerale. E' compito dei tecnici del Consorzio valutarne attentamente lo stato
di conservazione e la presenza di eventuali odori e/o sostanze indesiderate.
L'integrazione minerale e vitaminica è tutelata dalla
normativa vigente.
E'
impegno del Consorzio valutare eventuali prodotti non contemplati e di
sperimentarli in modo opportuno, onde stimarne le conseguenze sulle
caratteristiche qualitative della carne.
Si fa espresso divieto dell'utilizzo di qualsiasi alimento
di origine animale (farine di carne, farine di sangue, farine di ossa, grassi
animali ecc.) nell'alimentazione degli animali iscritti al Consorzio.
Relativamente al razionamento del vitello a carne bianca è
adottata essenzialmente un’alimentazione liquida basata sul latte o prodotti a
base di latte, comprensivi di un’integrazione a base di proteine vegetali.
Ai
fini del rispetto dei dettami della normativa comunitaria sul benessere animale,
può essere utilizzata un'opportuna integrazione con alimenti ad alto contenuto
di fibre vegetali.